Questa settimana la Conferenza Stato-Regioni dovrebbe dare il via libera al decreto ministeriale che disegna le modalità di iscrizione degli enti e di tenuta del Registro. Dall’ emanazione del decreto le Regioni avranno sei mesi per rendere operativo il registro telematico
È l’ ultimo esame del testo, prima dell approvazione definitiva da parte del ministero del Lavoro. Il 6 agosto, infatti, l’ intesa sul testo era stata rinviata, in seguito ad alcune (ultime) osservazioni avanzate dalla Provincia autonoma di Bolzano, relative all’ uso della Pec e alla tutela del bilinguismo (salvaguardato all’ articolo 6 della bozza di decreto). Il Governo appare comunque determinato ad andare avanti sul provvedimento – frutto di un lungo confronto coordinato dalla Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e Province autonome – per arrivare entro settembre alla pubblicazione del decreto in «Gazzetta». Dovrebbe tradursi in pratica, così, uno dei capitoli fondamentali della riforma del Terzo settore avviata nel 2016 : la creazione di un unico registro nazionale, pubblico e telematico, che sostituirà una miriade di registri nazionali e locali delle oltre 336mila organizzazioni non profit.
L’ iscrizione al Registro non è obbligatoria: gli enti che decideranno di entrarvi, potranno accedere ai nuovi regimi fiscali agevolati previsti dalla riforma (come il regime forfettario per gli enti non commerciali e i regimi fiscali ad hoc per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale) e al cinque per mille dell’ Irpef, che in futuro sarà riservato, nell’ ambito del “volontariato”, ai soli enti iscritti al Registro unico.
Per la piena attuazione dei nuovi regimi fiscali serve comunque l’ autorizzazione della Commissione europea che – al momento – non è ancora stata chiesta dal Governo italiano. «Il testo del decreto sul Registro unico ci sembra soddisfacente – commenta Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale del Terzo settore – ma speriamo nel completamento della parte fiscale della riforma, che è importante conoscere, soprattutto per le organizzazioni che dovranno cambiare assetto». Dalla pubblicazione del decreto, scattano i sei mesi previsti dalla riforma per arrivare alla piena operatività del Registro. Un semestre che servirà a implementare la piattaforma informatica e a consentire alle Regioni di allinearsi sulle procedure di iscrizione e cancellazione degli enti. Il Registro unico è infatti nazionale, ma sarà gestito dal punto di vista operativo su base regionale.
Le prime iscrizioni degli enti dovrebbero partire dalla prossima primavera: si comincerà con le . associazioni di promozione sociale e le . organizzazioni di volontariato, che dovrebbero “migrare” dai registri delle Regioni e delle Province autonome a quello nazionale.
Le . organizzazioni con la qualifica di Onlus (iscritte all anagrafe dell agenzia delle Entrate), invece, non passeranno automaticamente al nuovo Registro, ma dovranno iscriversi, scegliendo dove collocarsi, tra le sette sezioni disponibili (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, altri enti del terzo settore). La cornice normativa che ha accompagnato le Onlus per anni sarà infatti abrogata dall anno successivo al via libera della Commissione europea ai nuovi regimi fiscali.
I sei mesi che precedono la piena operatività del Registro unico dovrebbero essere usati dagli enti non profit per allinearsi con i requisiti necessari all’ iscrizione, primo fra tutti uno statuto in linea con le prescrizioni del Codice del Terzo settore (da adottare entro il ottobre).
Gli enti dovranno avere un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), perché le comunicazioni con il Registro unico avverranno tutte in via telematica. L’ accesso al Registro unico impone anche obblighi di trasparenza: per iscriversi, gli enti dovranno presentare il bilancio dell’ anno prima (o dei due anni prima, se operativi da più tempo).
Anche la migrazione delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato «non sarà un processo automatico», precisa la direzione generale del Terzo settore del ministero del Lavoro. «Si tratterà – spiegano – di un procedimento avviato d’ ufficio dalle amministrazioni competenti, volto a verificare il possesso dei requisiti per l’ iscrizione in una delle sezioni del Runts». Peraltro, gli stessi enti coinvolti dalla “migrazione”, nell’ adeguare i propri statuti, potrebbero decidere di cambiare assetto, scegliendo una diversa collocazione nel Registro unico.
GLI STRUMENTI NECESSARI
ACCESSIBILITÀ E COMUNICAZIONI. Obbligo di Pec per tutti. Il registro è telematico Il Registro unico del Terzo settore sarà pubblico e accessibile in modalità telematica. Tutte le comunicazioni con gli enti e fra gli enti iscritti e la Pa avverranno tramite posta elettronica certificata. Tutti gli enti interessati a iscriversi dovranno quindi avere una Pec.
L’ IDENTIKIT DELL’ ENTE. Statuto da aggiornare. Trasparenza su rappresentante e soci Per iscriversi al Registro unico; l’ ente deve avere uno statuto in linea con il Codice del Terzo settore. Vanno allegati l’ atto costitutivo, le generalità del rappresentante legale e di chi ha cariche sociali e tutti i dati anagrafici dell’ ente
LA SITUAZIONE ECONOMICA. Ultimi due bilanci da allegare; Contabilità sotto esame. Tra gli altri requisiti di accesso, per le organizzazioni che esercitano l’ attività da uno o più anni, c è l’ obbligo di presentare – rispettivamente – l’ ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, con le copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione
L’ ACCREDITAMENTO. Accesso al 5 per mille; Da indicare l’ accreditamento. Solo gli enti non profit iscritti al Registro unico potranno accedere alla ripartizione del 5 per mille riservato al cosiddetto “volontariato”. Quando l’ organizzazione si iscriverà al Registro, dovrà allegare la dichiarazione di accreditamento per l’ accesso al contributo, prevista dal Dlgs 111/2017
IMPRESE SOCIALI. Procedura ad hoc per le imprese sociali, il requisito dell’ iscrizione al Registro unico è soddisfatto con l’ iscrizione dell ente nella sezione «imprese sociali» del Registro imprese. Questa sezione include circa 22mila enti. Ma le agevolazioni fiscali in arrivo con la riforma (detassazione degli utili reinvestiti nell’ attività statutaria e bonus per privati e imprese che investono nel capitale delle imprese sociali) potrebbero far crescere questo numero.
fonte: Valentina Melis