Per gli enti sportivi opportunità di semplificare adempimenti e relative sanzioni con i decreti di riforma dello sport.
Un primo obiettivo riguarda sicuramente l’ obbligo di presentazione del modello Eas (31 marzo), da cui sono escluse le sole associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) che non svolgono attività commerciale (articolo 30, comma 3-bis Dl 185/ 2008).
L’ adempimento resta a carico, dunque, dei tantissimi sodalizi sportivi che svolgono attività commerciali, ancorché fiscalmente decommercializzate, per i quali la mancata presentazione del modello Eas comporta la perdita delle agevolazioni che rendono non imponibili corrispettivi, quote o contributi ricevuti (articolo 148 del Tuir e articolo 4 del decreto Iva). Sebbene resti la possibilità di una remissione in bonis a seguito di tardiva presentazione, si tratta, comunque, di un adempimento destinato a generare una certa confusione tra gli operatori. La riforma del terzo settore, infatti, ha eliminato l’ obbligo di presentazione del modello che resta, tuttavia, oggi a carico dei soli enti sportivi che decideranno di rimanere fuori dal nuovo registro del terzo settore.
L’ obbligo di rispettare i limiti all’ utilizzo del contante e conseguenti adempimenti, invece, resta a carico di tutti gli enti sportivi ‘. Come segnalato da un lettore, Francesco Napolitano, il mancato rispetto dell’ obbligo ha subito un affievolimento delle sanzioni.
Asde Ssd hanno l obbligo di effettuare pagamenti o versamenti oltre i mille euro secondo modalità tracciabili (articolo 25, comma 5, legge 133/99) o, comunque, idonee a consentire i controlli. Questione delicata se pensiamo alle quote di iscrizione che, cumulativamente versate sul c/c, possono facilmente superare il limite. Per ovviare al problema gli enti dovranno rilasciare una quietanza e registrare le relative entrate ( circolare 18/18).
Nell articolo del 25 agosto scorso ci siamo soffermati sul tema dei controlli fiscali e sugli adempimenti per evitare sanzioni, non richiamando gli aggiornamenti normativi. Tuttavia dal punto di vista sanzionatorio è corretto rilevare che le sanzioni per la violazione legata all’ utilizzo dei contanti sono state modificate: dalla perdita del regime fiscale della legge398 si è passati, dal 2016, a una sanzione amministrativa (articolo 11, Dlgs 471/97). Insomma una rivisitazione delle sanzioni che potrebbe fornire qualche spunto utile anche per il deposito del modello Eas.
fonte: Sole 24Ore G Sepio