Le indicazioni e le scadenze in due tabelle riepilogative in vista del 29 ottobre e delle successive date per la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa. Disponibile anche un vademecum aggiornato con un focus dedicato alla rendicontazione
Nel 2021 gli enti del Terzo settore (Ets) si sono visti erogare sul proprio conto corrente le somme relative all’annualità finanziaria 2020: quelli che hanno ricevuto meno di 500.000 euro devono procedere alla rendicontazione entro questo mese.
Per maggiori indicazioni, consulta il vademecum “5 per mille istruzioni per l’uso“.
I termini per la rendicontazione del 5 per mille 2020
Il decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021 ha delineato le “Linee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille destinato agli enti del Terzo settore”, disponendo anche il nuovo modello di rendiconto del contributo. Le disposizioni del decreto (e, di conseguenza, i due modelli menzionati) costituiscono il riferimento fondamentale per la rendicontazione del 5 per mille per gli enti del Terzo settore proprio a partire dall’annualità 2020.
È importante riepilogare i termini per la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa del 5 per mille 2020, così come di quelli per l’eventuale invio all’amministrazione competente e della pubblicazione sul sito internet dell’ente.
Entro un anno dalla ricezione delle somme l’ente deve redigere il rendiconto e la relazione illustrativa utilizzando i modelli di riferimento; entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione, il rendiconto e la relazione devono essere trasmessi all’amministrazione competente (che per gli Ets è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali); entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’invio tali documenti devono essere pubblicati sul sito internet dell’ente, il quale deve, entro i successivi 7 giorni, comunicare l’avvenuta pubblicazione all’amministrazione erogatrice.
Si ricorda che, mentre la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla somma ricevuta (essi hanno l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto), l’invio degli stessi all’amministrazione competente riguarda solamente gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a 20.000 euro. Allo stesso modo, le linee guida hanno precisato che l’obbligo di pubblicazione di rendiconto e relazione sul sito web dell’ente non riguarda la generalità dei beneficiari, ma solo quelli che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro.
Nella tabella che segue sono riepilogati i termini ordinari appena menzionati per gli Ets che hanno ricevuto un contributo inferiore a 500.000 euro, distinguendo tra quelli che hanno ricevuto le somme in data 29 ottobre 2021 e quelli che le hanno ricevute in data 7 dicembre 2021.
Si ricorda che, sulla base del dpcm del 23 luglio 2020, non sono erogate le somme d’importo complessivo inferiore a 100 euro.