Ecco cosa succederà alle associazioni con doppia qualifica, ovvero sportive dilettantistiche e di promozione sociale
Il giorno 14 il ministero del lavoro emana il decreto n. 200 con cui nomina il comitato scientifico incaricato di seguire il processo di autorizzazione della Commissione europea sulle norme fiscali contenute nel titolo X del codice del terzo settore (il Codice); con il successivo decreto n. 561 del giorno 26 lo stesso dicastero stabilisce le decorrenze operative del Runts previste negli articoli 45 e 54 del Codice.
Il decreto 561 fissa al 23 novembre 2021 la decorrenza dei novanta giorni durante i quali avverrà la trasmigrazione automatica al Runts per le Odv e Aps già iscritte ai rispettivi vecchi registri regionali: dal giorno successivo, quindi, la richiesta di iscrizione di un nuovo ente dovrà essere inoltrata direttamente agli Uffici regionali del Runts specificando la sezione cui si intende aderire. Anche per le nuove Onlus la richiesta di iscrizione avverrà secondo tali criteri, mentre il trasferimento telematico di quelle preesistenti sarà regolato da un successivo provvedimento ministeriale.
Ultimata la trasmigrazione automatica, gli uffici del Runts avranno ulteriori centottanta giorni per controllare le informazioni riguardanti gli enti trasferiti cui potrà esser chiesto di integrare i documenti eventualmente mancanti. Fra gli enti interessati da queste attese novità, una riflessione va fatta in merito alle associazioni con doppia qualifica, ovvero sportive dilettantistiche e di promozione sociale, iscritte sia al registro Coni che a quello delle Aps, coinvolte da due dirompenti riforme, quella del terzo settore e quella dell’ ordinamento sportivo. Il triennio che si accinge a terminare, fra le numerose proroghe di termini e l impatto della pandemia, le ha viste impegnate a dotarsi di un nuovo statuto che fosse conforme al Codice e mantenesse i requisiti di permanenza nel registro Coni (a sua volta oggetto di una profonda riorganizzazione da cui la necessità di studiarne il nuovo funzionamento): il processo ha comportato una notevole fatica, soprattutto nella fase valutativa-decisionale densa di responsabilità a carico degli organi associativi per via della complessa strutturazione delle norme del terzo settore.
Nel mentre, sono stati emanati i decreti attuativi della riforma dello sport, altrettanto capaci di stravolgere l’ organizzazione dei club soprattutto per le novità introdotte in ambito di lavoro, di strutturazione del registro nazionale, di assetto amministrativo della rete sportiva italiana, di competenze del Coni e di Sport e Salute: di nuovo, uno stress-test per le responsabilità del consiglio direttivo e dell’ assemblea dei soci. Persone finora dedicate prevalentemente all opera volontaristica si stanno trovando con timore ad assumere pienamente quel ruolo gestorio-decisionale che, del resto, la legge attribuisce loro: in mezzo al guado, fra la rive droite del codice del terzo settore e la rive gauche del codice dello sport, senza più certezza su quale sia la migliore direzione, perché una cosa sono le rituali delibere sul rendiconto o sull’ ammissione di nuovi soci, un altra quelle sul futuro giuridico e finanziario dell’ associazione.
Il paragone del guado calza a pennello: per effetto dei disagi patiti a causa del covid, la corrente si è fatta impetuosa e rende ancor più difficile il cammino dei club e insidioso il ruolo di consiglieri e soci; addirittura, per le associazioni che conducono in gestione impianti sportivi di proprietà pubblica possono emergere valutazioni drastiche quali l abbandono del naviglio, nonostante la disponibilità dimostrata da tanti sindaci e la possibilità di prorogare la durata concessoria e di rimodulare i piani economico-finanziari, ma chiediamoci come sia possibile all’ atto pratico formulare nuovi budget sulla base degli attuali rapporti fra debiti e consistenze di cassa senza poter contare su concrete prospettive di ripopolamento dei centri sportivi.
Intanto lo sport riparte fra vecchi debiti e nuovi costi, con una fragilità finanziaria senza precedenti e con la prospettiva di doversi adeguare rapidamente alle norme dei due nuovi codici, portatrici di più rigorosi modelli di gestione ma anche di nuovi costi, come nel caso del lavoro sportivo che la riforma impedisce di mantenere totalmente in quell’ esenzione fiscale e previdenziale in cui finora ha vissuto dignitosamente.
Quando infine perverrà anche l’ autorizzazione europea alla fiscalità del terzo settore, per le associazioni sportive di promozione sociale cesserà anche il regime premiale recato dalla legge 398/91, considerato una vera e propria manna da ogni club che deve giornalmente far quadrare i conti: a quel punto entreranno in vigore i nuovi regimi forfetari del Codice, sì, ma molto meno convenienti rispetto al precedente regime.
di Simone Boschi per Italia Oggi


