Via libera definitivo al decreto: proroga fino al 2036 per associazioni e società sportive dilettantistiche
Enti associativi, confermato fino al 2036 il regime di esclusione Iva per corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali (articolo 4, comma 4, del decreto Iva). Tra le novità del decreto approvato in cdm occorre porre l’accento proprio sulla proroga Iva per gli enti associativi. Il rinvio al 2036 dell’efficacia delle disposizioni introdotte dal Dl 146/2021 consente di stabilire un orizzonte temporale entro cui proseguire il confronto con i Servizi della Commissione UE per una soluzione in grado di rispondere alle esigenze del diritto unionale e di graduare gli obblighi Iva in base alla natura e alle dimensioni delle realtà coinvolte.
Con riferimento agli effetti concreti della proroga, vale la pena segnalare che questi investiranno anche le società sportive dilettantistiche garantendo così una continuità operativa alle attività istituzionali senza l’obbligo generalizzato di apertura della partita Iva. Per la somministrazione di alimenti e bevande svolta dalle Aps presso le sedi istituzionali, si evita inoltre un disallineamento tra imposte dirette e Iva. Le nuove regole del Dl 146/2021- in assenza della proroga dal 1° gennaio 2026 – avrebbero portato le Aps a inquadrare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande come non commerciale, ai fini delle dirette, mentre ai fini Iva esente se rivolta a indigenti o in campo Iva in ipotesi diverse da quella evidenziata.
Per quanto attiene gli enti dotati della qualifica di Ets, invece, si procede ad un riordino delle esenzioni Iva di cui all’articolo 10, comma 1, n. 15), 19), 20) e 27 ter), del Dpr 633/1972, eliminando il riferimento alla non commercialità dell’Ets come elemento soggettivo di accesso, includendo le coop sociali ed escludendo le imprese sociali in forma societari, ovvero le società disciplinate dal titolo V, libro V del Codice civile. Proprio per tali realtà si registra una novità di assoluto rilievo: la possibilità di accedere all’aliquota al 5% in relazione alle attività socio-sanitario-assistenziali e educative in favore dei soggetti elencati al n. 27-ter), ossia, tra gli altri, anziani, inabili adulti, soggetti portatori di handicap e malati di Aids. L’intervento è operato sulla Tabella A, parte II bis allegata al decreto Iva, che oggi guarda unicamente alle cooperative sociali e loro consorzi, e segna passaggio di non poco conto se si considera che, in assenza di correttivi, le imprese sociali in questione avrebbero applicato l’aliquota Iva ordinaria al 22% su tali operazioni.
Parlando invece delle misure che erano già contenute nella prima versione dello schema di decreto attuativo, approvata lo scorso 22 luglio in esame preliminare, si conferma il quadro di semplificazione introdotto con riferimento ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato che, dal 2026, opteranno per il nuovo regime forfettario di cui all’articolo 86 del Cts. Nello specifico, e in continuità con l’impianto burocratico della legge 398/1991, Odv e Aps in regime forfettario beneficeranno dell’esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi incassati, nonché dall’insieme di adempimenti connessi alla memorizzazione elettronica, trasmissione telematica e tenuta del registratore di cassa.
fonte: Il Sole24Ore. Testo di Ilaria Ioannone Gabriele Sepio


