Immediatamente attivabile la misura che attraverso piattaforme online favorisce l’ incontro tra piccoli investitori e Onlus, Odv e Aps. Previste agevolazioni fiscali per i finanziatori
Per gli enti del terzo settore (Ets) via libera alle raccolte fondi via web attraverso le nuove piattaforme di social lending. Con le modifiche in sede di conversione del Dl Semplificazioni, debutta la misura del “prestito sociale” introdotta col Codice del Terzo settore (Cts) senza dover attendere il decreto attuativo. Ciò a seguito dell’ abrogazione del comma 3 dell’ articolo 78 del Cts, che nella sua formulazione originaria subordinava l efficacia della misura all’ emanazione di apposito provvedimento ministeriale (articolo 66-bis, comma 10 del Dl 77/2021, convertito nella legge 108/2021). Una novità importante che consente finalmente di rendere operativo questo strumento di finanziamento dedicato agli enti del terzo settore.
Si tratta, nel dettaglio, di una ulteriore modalità di reperimento di risorse a sostegno delle attività di interesse generale (articolo 78, Dlgs 117/2017o Cts) attraverso piattaforme di social lending o peer to peer (P2P) lending. Queste ultime, in particolare, si inseriscono nel più ampio genus delle piattaforme di crowdfunding caratterizzate dalla possibilità di raccogliere capitale via web, solitamente di importo minimo, con possibilità di accedere a specifici vantaggi fiscali.
A livello soggettivo, il sistema previsto dal Cts si basa su piattaforme online che favoriscono l’ incontro tra piccoli investitori ed enti del terzo settore e la cui gestione è riservata a intermediari finanziari iscritti all’ albo dell’ articolo 106 del Testo unico bancario (Tub) o istituti di pagamento (articolo 114, Tub). Chiara, quindi la rilevanza che il Cts assegna ad una misura come quella del social lending che attraverso il web mira a favorire, in forma snella e accessibile a tutti, l’ incontro tra le domande di fondi del Terzo settore e le offerte di denaro provenienti da privati (persone fisiche, enti profit e non profit)o investitori istituzionali.
Sotto il profilo operativo, lo strumento del social lending è riservato al finanziamento e sostegno delle attività di interesse generale indicate all’ articolo 5 del Cts, perimetrando, dunque, il vincolo di destinazione dei fondi dal solo punto di vista oggettivo.
Potranno, quindi, rientrare nell’ alveo dei beneficiari tutti gli enti iscritti nell’ istituendo Registro unico del Terzo settore (Runts),a patto che i progetti finanziati siano destinati alla realizzazione delle attività istituzionali elencate dal Cts. In attesa dell’ operatività del Runts,tuttavia, il regime del social lending troverà applicazione nei soli confronti di quegli enti che possono già qualificarsi come Ets, valea dire Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri di settore (articolo 104, comma1 del Cts).
Dal punto di vista fiscale, il legislatore incentiva l’ impiego di tale strumento, prevedendo in capo ai gestori dei portali l’ applicazione, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche, di una ritenuta a titolo d’ imposta con aliquota agevolata al 12,5per cento. Nella sostanza la remunerazione del capitale investitotramite la forma online riprende il medesimo regime dei titoli di Stato ex articolo 31 Dpr 601/73. Grazie alla citata modifica introdotta con il Dl Semplificazioni le piattaforme in esame potranno,
dunque, divenire immediatamente operative. La disciplina del social lending, infatti, costituisce una delle misure fiscali del Titolo X del Cts la cui entrata in vigore nonè legata né all’ autorizzazione Uené, aseguito delle ultime modifiche normative, all’ emanazione di alcun decreto attuativo.
Si tratta, dunque, di una misura pronta al debutto, che assume una sua rilevanza specie in questo periodo emergenziale connotato da un profondo dilagare di raccolte fondi promosse su piattaforme online non sempre sostenute da adeguate garanzie di trasparenza.


