Servirà per lavorare ma anche per tenere aperta la bocciofila o il club della terza età, per distribuire i pasti della Caritas o fare catechismo.
Servirà per lavorare ma anche per tenere aperta la bocciofila o il club della terza età, per distribuire i pasti della Caritas o fare catechismo.Da domani il green pass servirà per poter tenere aperto il club bocciofili, la proloco e il circolo terza età. Sarà richiesto agli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola lavoro, nonché a chi s impegna a distribuire pasti gratis nelle Caritas. Infine, dovesse prevalere la figura di «socio» rispetto a quella di «consumatore», il green pass sarà chiesto pure a chi va a fare la spesa alla Coop e all’ Esselunga. Ecco cosa bisogna sapere.
Da domani il green pass servirà per poter tenere aperto il club bocciofili, la pro-loco e il circolo terza età. Sarà richiesto agli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro, nonché a chi s’impegna a distribuire pasti gratis nelle Caritas, a fare catechismo in parrocchia oppure a tenere in ordine una chiesa. Infine, dovesse prevalere la figura di «socio» rispetto a quella di «consumatore», il green pass sarà chiesto pure a chi va a fare la spesa alla Coop e all’ Esselunga.
Non solo lavoro. Il green pass non serve solo per l’ attività di lavoro, ma pure per svolgere attività di formazione e di volontariato. Il nuovo obbligo, operativo da domani, 15 ottobre, al 31 dicembre, infatti, ricade non tanto su chi lavora ma, per espressa previsione normativa, anche su chi svolge attività «di formazione o di volontariato». L’ obbligo impone il possesso del green pass «ai fini dell’ accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta».
Volontariato e green pass. Focalizzando l’ attenzione sull’ attività di volontariato, sono due le possibili letture dell’ obbligo. Secondo la prima lettura, ai fini della ricorrenza dell’ obbligo, contano la «tipologia» di attività e il «luogo» in cui l’ attività (lavoro, formazione, volontariato) viene prestata. Il «luogo» deve necessariamente essere un «luogo di lavoro», cioè un luogo in cui sia presente un lavoratore. In tal caso, l obbligo ricorre se il volontario svolge la sua attività in un luogo in cui c è almeno un lavoratore occupato; se invece il volontario svolge l attività in un luogo in cui non ci sono lavoratori, l obbligo non ricorre. In base alla seconda lettura, ai fini della ricorrenza dell’ obbligo del green pass, conta soltanto la «tipologia» di attività esercitata (lavoro, formazione, volontariato), a prescindere dal luogo in cui è svolta. In tal caso, l obbligo ricorre sempre e comunque anche nei casi in cui tale attività si svolga in luoghi non prettamente lavorativi come, per esempio, presso abitazioni private (si pensi alle prestazioni di assistenza domiciliari o di consegna pasti), presso parrocchie, oratori, centri e associazioni varie.
Spetta all’ organizzazione di appartenenza del volontario, in nome del legale rappresentante, fornire l adeguata informativa ai volontari sulla necessità del green pass, nonché svolgere tutti gli adempimenti previsti peri datori di lavoro (controlli, etc.). Il dl n. 127/2021 rende plausibili entrambe le letture e il dpcm varato martedì (si veda ItaliaOggi di ieri) poco aggiunge a chiarimento. Nel contesto in cui è inserita la nuova previsione dell’ obbligo può forse aiutare la disciplina in materia di sicurezza lavoro (dlgs n. 81/2008), secondo cui il «volontario, come definito dalla legge n. 266/1991» (normativa poi sostituita dal codice del Terzo Settore) è un «lavoratore» a tutti gli effetti (almeno per le disposizioni del citato TU sulla sicurezza), cioè un «lavoratore senza retribuzione» (il che, quindi, darebbe forza alla seconda lettura della norma).
Alternanza scuola-lavoro. Focalizzando l attenzione sull’ attività di formazione, l obbligo deve intendersi esteso anche ai ragazzi delle scuole superiori impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Anche in tal caso si tratta di un obbligo aggiuntivo, perché gli alunni delle scuole superiori non sono tenuti al possesso del green pass per frequentare la scuola. Tuttavia, nel momento in cui sono inviati a fare attività in aziende, la situazione cambia: si tratta di un attività di formazione e anche di lavoro, peraltro esercitata in un «luogo di lavoro» (l azienda). Pertanto, nel momento in cui lo studente accede in azienda deve assolvere all’ obbligo del possesso del green pass, esibendolo al datore di lavoro ospitante.
I soci di cooperative? Il dpcm di martedì precisa che alla verifica del green pass sono tenuti tutti i datori di lavoro, pubblici e privati e loro delegati, «con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diversa dalla semplice fruizione dei servizi». Al rispetto dell’ obbligo, pertanto, sono tenuti il «personale» e i «soggetti terzi», ma questi ultimi soltanto se accedono ai luoghi di lavoro per «ragioni diversa dalla semplice fruizione dei servizi». Caso particolare è quello dei soci di cooperative: rientrano nell’obbligo del green pass? Se prevale la figura del socio, l’obbligo ricorre (quindi anche per chi va a fare spesa alla Coop o Esselunga). Anche in questo caso, il Tu sicurezza definisce «lavoratore» a tutti gli effetti il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso.
Il testo dei dpcm su www.italiaoggi.it/documentiitaliaoggi
fonte: Italia Oggi


